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Sorveglianza
sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente
nei casi previsti dalla normativa vigente, oppure qualora il lavoratore ne
faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva (anche preassuntiva) intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente
in funzione della valutazione del rischio
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal Medico Competente
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle
sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il Medico Competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia
del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Avverso i giudizi del Medico Competente ivi compresi quelli formulati in
fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
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